COMUNICATO DEL SINDACO: Rottamazione quinquies e Definizione agevolata dei tributi “Opportunità da non perdere”

COMUNICATO DEL SINDACO: Rottamazione quinquies e Definizione agevolata dei tributi “Opportunità da non perdere”
COMUNICATO DEL SINDACO: Rottamazione quinquies e Definizione agevolata dei tributi “Opportunità da non perdere”

Descrizione

Con Deliberazioni consiliari n. 27 e 28 del 08.07.2026 il Comune di Taurisano ha aderito, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e del Decreto Legge n. 38/2026, convertito con Legge n. 88/2026 alla ROTTAMAZIONE QUINQUIES ed alla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Si tratta di due provvedimenti finalizzati a consentire al cittadino, che riterrà cogliere l’opportunità, di regolarizzare, a condizioni di assoluto favore, la eventuale posizione debitoria nei confronti del Comune per mancato pagamento di tributi regolarmente accertati e dovuti per legge.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Consente l’accesso alla definizione agevolata di tutti i debiti, tributari e patrimoniali, risultanti da carichi affidati dal Comune ad Agenzia delle Entrate-Riscossioni (ruoli) dal 1° gennaio 2000 al 31.12.2023. L’ultimo anno d’imposta il cui ruolo è stato trasmesso dal Comune di Taurisano ad Agenzia delle Entrate-Riscossioni entro il 31 dicembre 2023 è il 2016;

A seguito della trasmissione della domanda di adesione ad Agenzia delle Entrate-Riscossioni ed al suo accoglimento, il cittadino debitore verserà esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza sanzioni, interessi di mora e aggio;

A partire dal 15 ottobre 2026, Agenzia delle Entrate-Riscossioni rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili

Il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro (54) rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell’anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantatreesima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

Entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell’articolo 10 quinquies del citato Decreto Legge n. 38 del 20226, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non posso essere inferiori a 100 (cento) euro, con le relative scadenze;

L’articolo 1, comma 95, della Legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a cinque (5) giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DEL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N, 199

Il Regolamento, composto da tre parti, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con esclusione di qualsiasi carico affidato ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni e con riferimento ai seguenti tributI

            PARTE I:

-          IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);

-          TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARTE II:

- Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.);

-  Imposta   Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.);

- Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.);

- Tassa giornaliera di smaltimento (T.A.R.I.G)

PARTE III:

                        -  Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

L’opportunità di cui al punto 2. riguarda esclusivamente i debiti relativi agli anni di imposta 2024 e 2025 accertati dal Comune ma non trasmessi ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni per l’iscrizione a ruolo, fatta eccezione per il Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) che comprende le annualità dal 2021 al 2025. Le agevolazioni sono pressoché le stesse di quelle della Rottamazione quinquies.

Gli atti di cui sopra, tutti esecutivi e pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente (www.comune.taurisano.le.it / novità), sono dallo stesso scaricabili e l’Ufficio Tributi comunale è a disposizione, negli orari di apertura al pubblico, per gli eventuali chiarimenti.

Su questa pagina sono disponibili ulteriori informazioni sulla rottamazione quinques.

In allegato alla presente è disponibile la modulistica comunale per la definizione agevolata.

Sarà premura dello scrivente rendere a conoscenza della cittadinanza eventuali sopraggiunte informazioni.

L’opportunità è stata deliberata, e non era obbligatorio farlo, a quanti interessati la scelta di aderire o meno.

Le conseguenze della mancata adesione?

La permanenza della situazione di illegittimità e le conseguenze previste dalla normativa, senza escludere un loro aggravamento anche per iniziativa diretta dell’Amministrazione comunale e comunque in esecuzione di puntuali disposizioni di legge.

Dalla Sede municipale, 18 agosto 2026

                                                                                                                              Il Sindaco

                                                                                                                           Luigi Guidano

Data: 18 Agosto 2026

Tipo di notizia

Notizia

Ultimo aggiornamento: 19 Agosto 2026, 10:22